Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: pianificazione e programmazione

piano triennale
QUESITO del 28/11/2017

Salve, per il piano triennale dei lavori e biennale per servizi e forniture l'importo dei lavori, servizi e forniture deve essere compresa iva o senza iva?
grazie saluti

Salve
scrivo per conto di A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia, vorrei sapere se nella scheda riferita alla programmazione biennale delle forniture di beni e servizi deve essere inclusa anche la fornitura di gas, energia elettrica e servizi energetici effettuata dall'azienda per conto degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da questi successivamente rimborsate. Si deve considerare che l'Azienda non effettua l'acquisto autonomamente ma ha aderito al Consorzio Energia Liguria, che svolge il ruolo di centrale di committenza.
Grazie

Vorrei un chiarimento sulle modalità di inserimento di un intervento nel piano triennale: la nostra Azienda ha programmato, per il triennio, la realizzazione di un intervento articolato, nel primo anno la spesa sarà per lo sgombero dell'edificio, successivamente saranno fatte le progettazioni per la realizzazione dell'intervento, ad oggi ci sono solo studi di fattibilità.

Salve
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ho compilato la scheda che dovrebbe essere biennale, pertanto ho inserito i futuri appalti per acquisti di beni e servizi nel 2019;
quando eseguo la stampa il prospetto riporta la dicitura PROGRAMMA ANNUALE e non riporta la colonna con gli importi per il 2019, pertanto è zero, devo comunque pubblicarla?
Grazie

Dott.ssa Barbara Castiglione
A.R.T.E. La Spezia
Ufficio Ragioneria
tel.: 0187566824

in riferimento all'oggetto a) nelle note si fa riferimento alla scheda E ( Interventi ricompresi nell'elenco annuale), ma non sarebbe più giusta la scheda D ( Elenco degli interventi del programma) ? b) in caso di risposta affermativa, i COSTI SU ANNUALITA' SUCCESSIVE vanno ricompresi nel terzo anno ? c) sempre nelle note la non visualizzazione prevista nel programma acquisito dal sistema vale anche per la pubblicazione sul portale dell'amministrazione?

in riferimento all'oggetto si chiede se il numero intervento CUI, che nel DECRETO 24 ottobre 2014 doveva essere composto e confermato dal sistema informatico di gestione al momento della pubblicazione, questa volta deve essere redatto dall'amministrazione?

Nel caso di interventi previsti in bilancio ma mancanti di CUP al momento dell'adozione o dell'approvazione (caso frequentissimo in quanto non tutte le richieste di finanziamento vengono accettare e pertanto è inutile richiedere preventivamente il CUP), un volta che lo stesso venga acquisito, come deve essere codificato in base alla tabella D.5 presente nelle schede D ed E ?

Mi avete detto che "il numero di intervento CUI sarà generato dal sistema informatico e potrà poi essere modificato dall'amministrazione." ma negli anni successivi volendo riproporre un intervento, voi gli date un CUI e poi noi lo modifichiamo per dargli il CUI originario, cioè quello assegnato nel primo anno della sua prima annualità ?

Desidero meglio comprendere iter approvazione programmazione lavori. Per programmazione lavori vanno REDATTI il triennale e elenco annuale poi ADOTTATI dalla PA. Considerato che uno degli elaborati obbligatori del DUP è il triennale e che va adottato DUP entro 31 Luglio immagino che tale sia la data di adozione del triennale (Approvazione di giunta). Dopo adozione c'è fase pubblicistica che può essere di 30 giorni+30 giorni o di 60 giorni. Art.5 comma 5 DM MIT 14/2018 procedure e schemi tipo, a differenza della precedente norma (art. 128 c.2 ultimo periodo D.Lgs 163/2006) prevede approvazione ENTRO 60 giorni e non "per almeno" 60 giorni. Quindi dovrei approvare Programma triennale e elenco annuale entro 30 Settembre? Senza Bilancio e risorse stabilite? Inoltre non comprendo art. 5 comma 6 dove al secondo comma si dice che le PA APPROVANO entro 90 giorni da approvazione bilancio l'aggiornamento del programma triennale. C'è quindi prevista una approvazione pre e una post bilancio? il nuovo TUEL art.172 ha rimosso come allegato obbligatorio il programma triennale. art. 21 comma 1 scrive "in coerenza con il bilancio". quindi non più approvazione con bilancio?

Nella Scheda B in oggetto viene richiesto "L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?".
Visto che si definisce opera incompiuta (art.1 c.1 del Decreto 13/03/2013 n.42) un'opera non completata e che per opera non completata (art.1 c.2 del Decreto 13/03/2013 n.42) viene considerata un'opera non fruibile dalla collettività, non capisco il senso della domanda.

All'Art. 4 C. 1 del decreto in oggetto viene indicato che "le amministrazioni, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda di cui all’Allegato I, lettera B, le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42," .
Di tale ordine di classificazione [a), b), c), d), e), f) e g)] non appare però traccia nella Scheda B.
Come ci dobbiamo comportare ?

Visto il
- DM Infrastutture e Trasporti n. 14/2018
- D.Lgs 50/2016, art. 21, comma 1, secondo periodo
- D.Lgs 267/2000, art. 170 in ordine alle scadenze e contenuto del DUP Documento Unico di Programmazione
- D.Lgs 118/2011, allegato 4/1
Si chiede:
1)di confermare se il termine del 31/07 - fissato per la predisposizione e presentazione al Consiglio Comunale, da parte della Giunta Comunale, del DUP che, nella parte seconda della Sezione operativa, comprende la programmazione dei LL.PP. – corrisponda al termine previsto per l’adozione del Programma Triennale dei LL.PP.
2)di chiarire l’incongruenza nel termine dell’approvazione della programmazione LL.PP. che appare contrastare tra quanto previsto dal citato D.M. n. 14/2018, art. 5, comma 6 (approvazione entro 90 gg dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio) ed i termini di approvazione degli atti programmatori dell’ente locale (DUP e bilancio entro il 31/12) che necessariamente contengono la programmazione dei LL.PP.

Si chiede gentilmente dove è possibile scaricare, in formato compilabile, gli schemi approvati con il decreto di cui all'oggetto .
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti

Elenco annuale (art. 6 commi 1 e 6)
QUESITO del 21/08/2018

Premesso che nei commi 1 e 6 dell’art. 6 del Decreto viene menzionato l’elenco annuale ma non sono fornite indicazioni sulle informazioni che deve contenere né la differenza con il Programma Biennale (ci sono solo riferimenti sulla Scheda B), si è inteso che l’elenco annuale vada compilato secondo l’allegato indicato come Scheda B, mentre il Programma Biennale conterrà solo informazioni di sintesi (come ad es. la non indicazione del RUP o del Lotto funzionale..). Per la seconda annualità (che grava contabilmente su bilanci successivi il cui progetto non è ancora stato approvato), infatti, vi può essere una programmazione ma non una puntuale progettazione. Detta interpretazione è corretta?

Premesso che i prolungamenti tecnici, avviati nelle more dell’affidamento di una nuova gara, non sono ricompresi nell’elenco delle iniziative incluse nel Programma, per “Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere” si è inteso l’avvio di un nuovo affidamento – con le medesime caratteristiche – di una fornitura/servizio in scadenza. Detta interpretazione è corretta?

Per chiederVi in merito ai tempi per l'approvazione de Programma Triennale LL.PP. come si conciliano i 90 gg. dall'approvazione del Bilancio (art.5 c.6) con i 60 gg. dalla pubblicazione dell'adozione dello schema (art.5 c.5).
In sostanza, avendo una pubblicazione di adozione fatta il 22 novembre ed una approvazione di Bilancio prevista per il 23 dicembre, posso approvare il Programma Triennale entro il 23 marzo ( 90gg. dal 23 dic.) o il 21 gennaio ( 60gg dal 22 nov.)?

Le schede predisposte, richiedendo il "collegamento" tra 1 o più interventi finanziati da alienazioni con l'immobile o gli immobili oggetto di dismissione, creano una sorta di "vincolo di destinazione" che non è previsto da alcuna norma di contabilità in merito alle alienazioni che possono finanziare, indistintamente, spese per investimenti o simili previste in bilancio, senza una previsione che rappresenterebbe un evidente irrigidimento della spesa.
La scheda peraltro appare una duplicazione dei contenuti del piano di dismissione del patrimonio, documento comunque redatto unitamente al bilancio di previsione.

Prevediamo di dare avvio alla procedura di affidamento per una fornitura nel 2020. Gli importi relativi a questo acquisto vanno inseriti a partire dalla colonna Primo anno o dalla colonna Secondo anno e Annualità successive? Il nostro orientamento è di inserire i costi a partire dal Primo anno, considerando che per noi è dal Primo anno, cioè dal 2020, che si prevede di effettuare l'affidamento e quindi la spesa. E' corretta questa interpretazione?

Si rappresenta il dubbio sull'inserimento di un acquisto di servizi e forniture, da effettuare tramite centrale di committenza, nella programmazione 2019-2020 per la quale si deve procedere con un accordo quadro che non ha l’obbligo di copertura finanziaria. In sostanza si chiede se l'acquisto va inserito col suo finanziamento legato ad una CoAn a prescindere dal fatto che quel finanziamento è solo "virtuale" in quanto in base alla sentenza della Corte dei Conti n. 77/2018: "L’intero importo dell’Accordo quadro deve essere previsto nel programma di competenza (lavori o acquisto di beni e servizi). Né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di previsione devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore" oppure non va inserito per nulla?

A seguito della Pubblicazione del Programma Triennale 2019-2021 / Elenco Annuale 2019 sul sito del MIT, avremmo necessità di un chiarimento.
Nell’Elenco Annuale 2019 abbiamo inserito 2 interventi che sono stati finanziati dal nostro Ateneo.
A seguito della conclusione della fase di Progettazione, gli importi del QE dei singoli interventi hanno subito delle variazioni. Tali variazioni non andranno a modificare l’importo complessivo di tutti gli interventi edili dell’anno approvati dall’Ateneo e pubblicati sul sito del MIT in data 17/01/2019.
L’art. 5, comma 9, lettera E) del D.M. N° 14/2018 dispone la possibilità di modifica, in corso d’anno, del Programma Triennale, previa apposita approvazione dell’organo competente e conseguenti adempimenti di pubblicazione per “ modifica del QE dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”
Nel caso di specie gli interventi già contemplati nell’elenco annuale non necessitano di risorse ulteriori non previste a bilancio.
Inoltre la consistenza media dei ribassi di gara compenserà pienamente le modifiche apportate ai singoli QE.
A nostro parere quindi, approvata la variazione di budget, non risulterebbe necessario procedere ad un aggiornamento dell’Elenco Annuale sul sito del MIT.
Chiediamo gentilmente conferma rispetto a questa nostra interpretazione.

Tenuto conto di quanto disciplinato dai commi 3 e 6 del vigente codice degli appalti, se un Comune non ha comunicato entro il 31 ottobre 2018 l'elenco delle acquisizioni delle forniture e dei servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 al tavolo tecnico può egualmente inserire nel redigendo programma biennale 2019/2020 una gara di importo superiore a € 1.000.000,00 che intende indire nell'anno 2019?

la norma prevede che gli importi relativi alla stima dei costi per la realizzazione dell’intervento o dell’acquisto devono essere ripartiti in base alla distribuzione effettiva o prevista della spesa fra le diverse annualità del bilancio sulla base del criterio di competenza, cumulando insieme (colonna “annualità successive”) quella posteriore all’arco temporale di riferimento del programma.
Si applicano le logiche del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 oppure no?
ed in caso di risposta affermativa per individuare l'annualità di avvio delle procedure di affidamento quali attività si possono considerare?
(pubblicazione del bando di gara oppure anche le casistiche previste dal allegato 4.2. del D.lgs 118/2011 paragrafo 5.4.8. nel caso in cui si dovesse tenere un allineamento stretto nella prima annualità tra programma e bilancio armonizzato)

E' possibile effettuare l'aggiornamento del programma biennale di servizi e forniture inserendo nell'annualità 2019 un servizio non programmato precedentemente e di importo superiore a € 1.000.000,00?

Chiediamo cortesemente se sia corretto riportare nel Programma in oggetto "SOLO" i servizi e le forniture la cui gara/affidamento siano previsti nel 2020 o 2021.
Un servizio biennale affidato nel 2019 e finanziato parte nel bilancio 2019 e parte nel bilancio 2020 non deve più essere riproposto nel Programma 2020/21?
Oppure va riscritto nel programma Biennale 2020/2021 per la parte di finanziamento 2020 anche se appaltato nel 2019?

Come viene computato nel riquadro delle risorse generali del programma dei beni e servizi, l'importo di un servizio inserito nell'anno "t" ma ricompreso nel QE di un lavoro inserito nel Programma delle opere nell'anno t+1? Es. Programma 2019/2021: lavoro inserito nella annualità 2020 con importo comprensivo di un servizio che verrà avviato nel 2019 e dunque è inserito nel Programma biennale 2019/2020 nell'anno 2019 con collegamento al CUI del lavoro inserito nel 2020. Il caso inverso è già rappresentato nelle FAQ ma questa ipotesi non è contemplata.

Avendo la necessità di aggiornare il Programma Triennale 2019/2021 pubblicato attraverso SITAR 2.0, in occasione del prossimo assestamento generale di Bilancio che avverrà a Luglio 2019, si presenteranno opzioni di variazione che, parrebbero, non essere contemplate nella TABELLA D.5 di cui alla Scheda D (Elenco degli interventi del Programma). Nella scelta delle opzioni di cui alla Tabella sopra menzionata, consultando anche le Istruzioni di ITACA del 29/08/2018 al Capitolo 10. Modalità di aggiornamento in corso d’anno, sembra non essere prevista l'opzione per gli interventi: 1) in cui l'importo rimane invariato e la modifica sia dovuta solo ad un cambio di tipologia di risorsa, passando ad esempio da "risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo" a "stanziamenti di bilancio" (modifica dettata dall'applicazione dell'Avanzo per Investimenti); 2) la cui realizzazione viene posticipata ad annualità successive sempre comprese nel Triennio di riferimento (dal 2019 al 2020), pertanto l'intervento viene cancellato dall'Elenco Annuale 2019 (Scheda E) e slittato al 2020. L'opzione di scelta nella Tabella D.5 prevede il caso di modifica per "cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale" EX ART. 5 C.9 LETT. a), ma in questo caso l'intervento non viene cancellato dal Programma, ma solo dall'Elenco Annuale perchè slittato ad altra annualità; 3) che nascono in conseguenza alla destinazione di tutte le risorse comunali presenti in un Fondo, già in programmazione nell'Elenco Annuale 2019, per la realizzazione di un unico intervento, che verrà inserito come lavoro. Esempio concreto: 104.0 Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria della rete fognaria (Fondo) da 200.000,00 € a 0 Tipologia Risorsa: STANZIAMENTI DI BILANCIO pertanto il Fondo uscirà dal Programma Triennale, a favore del nuovo intervento sotto riportato: 104.1 Costruzione di fognatura bianca nella Via delle Gardenie e nella Via Marcabò a Casalborsetti da 0 a 200.000,00 € Tipologia Risorsa: STANZIAMENTI DI BILANCIO Si richiede quale tipo di opzione sia corretto scegliere, nei tre casi sopra esposti, per valorizzare la colonna "Intervento aggiunto o variato a seguito di di modifica programma" in corrispondenza degli Interventi menzionati.

Comunicazione Programma biennale
QUESITO del 21/08/2019

Nel novembre del 2018 è stata adottata la delibera di programmazione biennio 2019-2020 per beni e servizi, pubblicata sul profilo del committente: si sta predisponendo l'inserimento integrale della programmazione della delibera tramite la piattaforma SITAR (Osservatorio Regionale ER). Si chiede:
1) E' corretto inserire tutta la programmazione comprese le procedure avviate e aggiudicate nel 2019?
2) Nel programma di aggiornamento programmazione 2019-2020 sono da inserire solo le procedure di gara non previste a novembre 2018?
3) Se la gara si riferisce a un contratto già in essere, come primo anno è corretto mettere l’importo complessivo quale somma della quota del contratto vecchio più quella del nuovo?

Entro quale data le amministrazioni devono pubblicare la pianificazione biennale degli acquisti relativamente al bienno 2021-2022?

QUESTO ENTE PROCEDERA' TRAMITE UNIONE DEI COMUNI AD AFFIDARE I SERVIZI ASSICURATIVI TRAMITE UNA PROCEDURA DI GARA UNICA MA IN CUI VENGONO AFFIDATI 8 LOTTI SEPARATI (RCT, ASSICURAZIONI PER IL PATRIMONIO CULTURALE, PER L'AUTO ECC..)
TRATTASI QUINDI DI 8 APPALTI AGGIUDICATI OGNUNO DEI QUALI HA UN SUO CAPITOLATO E UN SUO CIG.
ALCUNI DEI LOTTI SUPERANO I 40000 EURO MENTRE ALCUNI NO.
SI RICHIEDE SE PROCEDERE ALL'INSERIMENTO IN TABELLA:
1-DI UN UNICA RIGA DELL'IMPORTO TOTALE COME "AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI"
2-DI UNA RIGA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DEI SOLI LOTTI DI IMPORTI SUPERIORE A 40000
3-IN MODO ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI SUPERIORI A 40.000.
MI SENTIREI DI ESCLUDERE LA 2 MA ATTENDO CORTESE RISCONTRO.

Negli adempimenti della programmazione di beni e servizi vi è la compilazione della scheda C per gli acquisti non avviati e non riproposti. Il dubbio sorge per quelle acquisizioni che in fase di programmazione erano state inserite perché si ipotizzavano di importo superiore ai 40.000 euro e che poi nel corso dell'anno vengono acquisite per un importo inferiore ai 40.000 euro. Queste acquisizioni sono da inserire nella scheda C per tenerne traccia anche se sono state avviate per un importo inferiore oppure non è necessario?

Si richiedono chiarimenti relativamente alle seguenti situazioni:
- affidamenti diretti alla società in House. Vanno inseriti anche se non necessitano di CIG ?
- affidamento ad Associazione no profit che gestisce servizio comunale attraverso la stipula di una convenzione che riconosce dei rimborsi spese il cui importo supera i 40.000 euro/annuo. Va inserito anche se non necessita di CIG?
- affidamento già inserito nella programmazione ma cambia la modalità di espletamento della procedura e l'importo. Il programma è oggetto di modifica?
Si ringrazia per la collaborazione.

Confermate che i contratti di beni servizi e lavori affidati ex art. 15 del Codice dei contratti non sono soggetti alla programmazione ex art. 21 Codice?
Gli appalti ex art. 15, sono esclusi dal monitoraggio da effettuare sulle piattaforme regionali per noi Sitar- e Sitar Ali Emilia Romagna?

DM. 14/2018 ART.5 Comma 7
QUESITO del 24/10/2019

Si è a chiedere se per "procedure" debba essere inteso anche l'avvio della progettazione o si riferisca alla procedura di affidamento dei lavori
Nella fattispecie, si vuole procedere già all’approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica di un intervento inserito nella terza annualità del programma triennale in corso (2019/2021) e riproposto nella seconda annualità del programma triennale 2020/2021 già approvato a settembre unitamente al DUP.
Lo SFTE, in questione, comprende una variante urbanistica perciò di competenza consiliare e quindi tempi di approvazione più lunghi.

Si chiede cortesemente se le modalità di invio della comunicazione in oggetto sono invariate, ossia se il file excel riportante la programmazione degli acquisti superiori ad un milione di euro deve essere inviata al seguente indirizzo:
programmazione.comma505@pec.mef.gov.it
Si chiede inoltre dove può essere recuperato il file da compilare per la trasmissione dei dati.

a) Se un acquisto era già stato previsto nel Programma "precedente" (2019-2020) e la "annualità nella quale si prevedeva di dare avvio alla procedura di affidamento" era 2019 (e pertanto il codice CUI generato a seguito dell'inserimento sul Portale Servizio Contratto pubblici riporta "2019"), qualora tale acquisto sia di fatto slittato sul 2020 (annualità di avvio della procedura), l'acquisto va riportato nel nuovo Programma biennale 2020-2021? In questo caso il codice CUI resta lo stesso ("2019") o deve essere cambiato?

b) Se in risposta al quesito di cui al punto a) il codice CUI restasse lo stesso nonostante venga cambiata la "annualità nella quale si prevedeva di dare avvio alla procedura di affidamento", come si deve procedere sul Portale Servizio Contratti pubblici? L'acquisto non va reinserito? (perchè inserendolo il Portale genererebbe nuovo CUI).

Se in risposta al quesito di cui al punto a) il codice CUI cambiasse invece (e pertanto dovessimo provvedere a nuovo inserimento nel Portale), dobbiamo quindi inserire l'acquisto previsto nel 2019 - con codice CUI "vecchio" nella scheda C ("Interventi non riproposti e non avviati")?

c) Abbiamo notato una differenza di indicazioni in merito alle modalità di generazione del codice CUI tra: quelle riportate nelle note della versione aggiornata della scheda All. II al DM 14/2018 (disponibile sul vostro sito) e quelle che di fatto pone in essere il Portale:
- sulla scheda nelle Note: (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre (nella scheda aggiornata viene però eliminata la colonna "prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito");

- nel Portale: Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura + progressivo di 5 cifre.

Quale di queste è la modalità corretta?

Si chiede se in caso di forniture che prevedano l'adesione a Convenzioni Consip (es. le utenze gas, luce), è necessario annualmente prevederle nel Programma biennale dei servizi e forniture (qualora le stime superino i 40.000).

Programma biennale acquisti
QUESITO del 18/11/2019

Scrivo per porre un quesito la cui risposta non è presente nelle faq pubblicate sul Vostro sito.
Ho necessità di inserire nel programma biennale degli acquisti 2020/2021 in fase di redazione un servizio con durata di 24 mesi più eventuale possibile ripetizione di ulteriori 12 mesi
Creando un nuovo acquisto con inizio 2020 devo indicare la durata di 24 mesi con l'effettivo importo del primo contratto o è più corretto indicare 36 mesi (già comprensivo di ripetizione) e l'importo complessivo dell'appalto?

Tre quesiti:
1) le varianti in corso d'opera che necessitano il reperimento di nuove risorse, se superano i 100.000€ come stima, sono soggette all'obbligo di programmazione?
Nelle faq sono specificati i soli casi di opzione e rinnovi computati nel Valore stimato di appalto.

2) le opere a scomputo e le opere di urbanizzazione sono da prevedere nell'ambito della programmazione delle opere se superano i 100.000? se si, come vanno inseriti?

3) se un intervento non viene più fatto e, in corso di anno, viene cancellato nel programma delle opere o dei beni e servizi, va compilata ugualmente la scheda F nell'anno successivo? se si, con quale codice CUI dal momento che risulterebbe cancellato?

PUO' ACCADERE CHE UN PROGETTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE APPROVATO NEL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISITI 2019-2020 VENGA PRESENTATO PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA COMUNALE CON UNA PREVISIONE TEMPORALE OLTRE IL PERIODO STABILITO NELLO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO, E PRECISAMENTE PER UNA DURATA NON BIENNALE MA QUINQUENNALE.

SI PRENDE ATTO CHE IL D.M. 16.01.2018 N.14 ALL'ART.7 COMMA 7 PREVEDE IL SOLO ANTICIPO DELLA PROGETTAZIONE IN PAROLA NELLE MODALITA' E CRITERI IVI STABILITI, MA PUR SEMPRE NELL'AMBITO DEL BIENNIO DI CUI AGLI STRUMENTI PROGRAMMATORI ADOTTATI E/O APPROVATI .

PERTANTO SI CHIEDE SE UN PROGETTO DI SERVIZIO E/O FORNITURE PREVISTO PER IL BIENNIO POSSA ESSERE APPROVATO PER UN PERIODO SUPERIORE ALLA DURATA DELLO STRUMENTO PROGRAMMATORIO, ANCORCHE' AVENTE COPERTURA FINANZIARIA NEL BILANCIO PLURIENNALE DELL'ENTE.

PROGRAMMAZIONE APPALTI
QUESITO del 26/11/2019

L’art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 dispone che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”.
Dalla normativa contenuta nell’art. 21 del Codice dei contratti emerge la cogenza dell’adempimento dato che viene stabilito (art. 21, comma 6) che la programmazione per appalti di beni e servizi e relativi aggiornamenti “contengono” gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (di cui parla, peraltro anche l’art. 6, comma 1 del d.m.).
Gli importi di cui all’art. 21, comma 6 del Codice sono riferiti all’importo unitario dell’acquisto di forniture e servizi risultante dal quadro economico dell’acquisizione medesima.
Si precisa che l’obbligo della programmazione biennale trova applicazione a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, così come stabilito dall’art. 1, comma 424 della legge di bilancio per il 2017, l. 11 dicembre 2016, n. 232.
La programmazione facoltativa opera sotto i 40.000 euro.
Ciò premesso si chiede di sapere se gli importi da indicare nel programma devono essere al netto dell’iva o al lordo dell’iva.

E' illegittimo chiedere garanzie provvisorie o definitive esclusivamente sotto forma di fideiussione?
non prevedendo altre modalità (tipo contanti o bonifico, assegno circolare presso la tesoreria del comune).

Buongiorno
in riferimento alle Vs. risposte (Quesito n.606 del 16/01/2020 - Ente: COMUNE DI VERDERIO) abbiamo necessità di ulteriori chiarimenti:

1° quesito
Ok che il Comune di Verderio deve inserire gli importi di propria competenza e non l'importo complessivo dell'aggregazione, ma nelle quattro colonne relative alla stima dei costi dell'acquisto - tabella B quli valori devono essere inseriti?

Ipotesi A
• Primo anno = 48.190,00 Euro
• Secondo anno = 96.380,00 Euro
• Costi su annualità successive = 1.656.988,14 Euro
• Totale = 1.801.558,14 Euro
Ipotesi B
• Primo anno = 1.801.558,14 Euro
• Secondo anno = 0,00 Euro
• Costi su annualità successive = 0,00 Euro
• Totale = 1.801.558,14 Euro
2° quesito

Il Comune Capofila dovrebbe acquisire il CUP per l'importo del complessivo del progetto (18.021.140,00 Euro) o per la parte di sua competenza (1.801.558,14 Euro) ?

La sommatoria degli importi dei CUP dei dodici Comuni va a costituire il CUP MASTER ?

Per quanto riguarda l'acquisizione del CUP, da una verifica fatta con la struttura CUP HELP DESK del MEF risulterebbe che l'acquisizione del CUP non sia dovuta in quanto trattasi di Finanza di Progetto, per cui l'acquisizione sarà a carico del soggetto Concessionario.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
LL.PP.-Protezione Civile
RUP
Geom. A. Stucchi

Con la presente si chiede come procedere per bandire un nuovo appalto di servizi nel 2020, non previsto nella precedente approvata Programmazione 2019-2020.
In particolare si chiede se è possibile modificare la Programmazione inserendo l'acquisto nel 2020 e utilizzando il CUI così creato oppure se, nelle more della approvazione della nuova Programmazione 2020-2021, sia possibile procedere alla predisposizione di una proposta di Programmazione 2020-2021 nella quale inserire anche questo acquisto, in modo da utilizzare il CUI provvisorio così generato per poter bandire la procedura (fatta salva la copertura finanziaria).

Buongiorno, riprendo il manuale Itaca contenente le istruzioni per la redazione dei programmi triennale delle opere e biennale servizi e forniture, a pagina 12 ultimo capoverso del paragrafo 2.2.1

“Ciascun intervento potrà essere realizzato attraverso più procedure di affidamento (come nel caso tipico dell’appalto separato per la realizzazione dell’opera e per l’affidamento di servizi connessi come l’incarico di progettazione) e pertanto successivamente dare luogo a più contratti di appalto o concessione.”

Per porre il seguente quesito: nel caso sia stato inserito un intervento di affidamento di progettazione ed esecuzione di un lavoro, quale sia il cig da associare all'intervento per farlo uscire dalla programmazione triennale, quello della progettazione? ovvero il cig dell’esecuzione del lavoro? Col dubbio che l’intervento andasse scisso e inserita in programmazione biennale la parte relativa alla progettazione e lasciata nella programmazione triennale unicamente la parte relativa all'esecuzione...

I QUESITI SONO :
1) PER QUANTO RIGUARDA LA SCHEDA C MA SOLO GLI INTERVENTI RIPORTATI NELLA PRIMA ANNUALITA' DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE 19-20 CHE NON SONO STATI AVVIATI E NON RIPROPOSTI DEVONO ESSERE INDICATI ?
QUELLI DELLA SECONDA ANNUALITA' NON AVVIATI NON VANNO INDICATI ? NEANCHE UNA NOTA ?
2) UN COLLEGA CI SCRIVE CHE VORREBBE INSERIRE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NELLE AULE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE PER IL COVID 19 . SONO DEI LAVORI E QUINDI RIENTRANO NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SENZA ALCUN IMPATTO NELLA REDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE BENI E SERVIZI GIUSTO ?

Si chiede se le sponsorizzazioni passive ai sensi degli artt. 19 e 151, che non prevedono alcun esborso da parte della Stazione Appaltante, debbano essere previste nel Programma delle opere o dei beni e servizi a seconda della tipologia.

La modifica/inserimento di rinnovi o altre opzioni all’interno di una procedura di acquisto di beni e servizi programmati comporta una modifica al piano di programmazione e rende quindi necessaria l'autorizzazione dell’organo competente dell’ente? In altre parole, nel caso in cui si debbano inserire (o modificare in aumento) altre opzioni non conteggiate in fase di programmazione è ammissibile che il valore complessivo dell’acquisto inserito in Simog sia maggiore del valore complessivo inserito nel piano di programmazione?

Vorrei avere qualche info in merito al livello di priorità degli interventi della Programmazione biennale . Le schede indicano tre livelli (1 massimo, 2 medio, 3 minimo) mentre invece il DM 14 /2018 art 6 commi 10 e 11 indicano solo 2 livelli di priorità .
Vi scrivo solo per avere qualche consiglio per la corretta individuazione dei livelli di priorità.
In attesa di un vostro riscontro vi ringrazio e saluto cordialmente .

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI
QUESITO del 20/05/2020

Nel caso di intervento che verrà realizzato attraverso più procedure di affidamento, per esempio in appalti separati per la realizzazione dell’opera e per l’affidamento dell’incarico di progettazione, qual è il cig che deve essere associato per fare "uscire" l’intervento dalla programmazione? Ovvero l’intervento va inserito nell’annuale in cui si prevede di affidare la realizzazione dell’opera o nell’annualità in cui si prevede di affidare l’incarico di progettazione che la precede?

Un intervento di complessivi 300.000 euro è inserito nel programma triennale 2019-2021 su tutte le annualita' per 100.000 ciascuno. L'intervento è regolarmente avviato nel 2019. Per il bilancio di previsione 2020, la ragioneria mi chiede di inserire nel programma 2020-2022 l'importo residuo di 200.000 sulle annualità 2020 e 2021. E' corretto?
Qualora non lo fosse e volessi rettificare la distribuzione delle somme dell'intervento ad esempio in 100.000 al 2019, 150.000 al 2020 e 50.000 al 2021, dovrei quindi modificare il programma 2019-2021?

In riferimento al piano biennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi, vorremmo richiedere un chiarimento sugli affidamenti che una Pubblica Amministrazione prevede di effettuare presso una propria società in house. E' corretto che questi siano esclusi dall'obbligo dell'inserimento nel piano di programmazione?

Si richiede la conferma o meno della possibilità di utilizzare lo stesso codice CUI nel caso di gara non aggiudicata.
Nel caso specifico vi sono state non conformità/carenze/incongruenze, rispetto alle specifiche tecniche minime previste a pena di esclusione nel Capitolato Tecnico, in tutte le offerte tecniche presentate dai concorrenti. La Commissione, quindi, non ha proceduto con l’attribuzione dei punteggi della sezione “Caratteristiche oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico" (come da Disciplinare ), in quanto nessun Progetto Tecnico ha superato la piena conformità ai requisiti minimi indicati in Capitolato a pena di esclusione.
Gli operatori che si sono presentati erano 5, uno escluso in fase amministrativa perché, nonostante il soccorso istruttorio, non è riuscito a sanare delle irregolarità formali, gli altri 4 per i motivi tecnici illustrati sopra.
I tecnici stanno revisionando la relazione tecnica/capitolato per una nuova pubblicazione della procedura prevista per questo autunno in cui l’importo rimarrà identico alla gara precedente. La domanda è quindi: è possibile utilizzare lo stesso CUI di riferimento della gara non aggiudicata o è necessaria una modifica della programmazione per inserire una nuova gara?

In fase di modifica/variazione di un programma triennale pubblicato è possibile annullare un intervento inserito nel secondo anno del medesimo triennio? Oppure gli interventi annullabili sono solamente quelli inseriti nell’elenco annuale di un precedente programma (intendendo per precedente programma quello relativo al triennio precedente)?

Buongiorno, nel ringraziare per il solerte risconto al mio quesito n.736 del 24/09/2020, volevo chiedere se possibile un'ulteriore chiarimento ponendo un caso concreto. Si tratta della programmazione triennale lavori 2020-2022, in fase di modifica della stessa si vuole"eliminare" un intervento previsto per il 2021. Posto che lo stesso dovrà essere inserito nella scheda F a partire dal triennio 2021-2022 (ovvero nel triennio successivo?), in fase di pubblicazione del programma 2020-2022 modificato non vi sarà alcuna evidenza di tale "eliminazione", ma l'intervento continuerà ad apparire nella scheda D. Potrei avere conferma di aver capito correttamente la procedura?
Grazie.

nel predisporre la Programmazione dei lavori e delle Forniture per gli esercizi rispettivamente 2021-2023 e 2021-2022 abbiamo il seguente quesito:
è possibile la modifica (ad es gli importi delle annualità oppure l’anno di realizzazione) di un’iniziativa inclusa nella precedente Programmazione (e quindi già associata ad un CUI) ma non ancora avviata e quindi da includere nella nuova Programmazione? Es. devo presentare la Programmazione Lavori 2021-2023 e mi trovo un’iniziativa inclusa nella Programmazione Lavori 2020-2022 che non ho ancora avviato e che devo pertanto riproporre in Programmazione ma con un importo variato e con data di avvio variata. In tale caso cosa devo fare tenere l’iniziativa e il relativo CUI e modificare importo e/o date oppure devo non riproporre l’iniziativa e farne una nuova?

Si chiede come procedere per la corretta compilazione del programma triennale lavori pubblici e programma biennale forniture e servizi in caso di project financing avente a oggetto la costruzione di un centro pasti e la successiva gestione in concessione del servizio di ristorazione collettiva, con particolare riguardo alla compilazione dell'intervento nell'ambito dei due strumenti di programmazione.

Buongiorno si pongono i seguenti quesiti inerenti la stesura del programma biennale degli acquisti di beni e servizi:

- nella programmazione di acquisti si rilevano acquisti omogeni per CPV (con almeno le prime 3 cifre uguali) ma riguardanti centri di costi differenti, RUP differenti e che singolarmente non raggiungono la soglia di euro 40.000,00 ma se considerati unitariamente si.
Si chiede se tali acquisti possono ricomprendersi ed essere considerati un unico acquisto con attribuzione di unico CUI? (anche perché, se si considerassero singolarmente, non vi sarebbe l’obbligo di inserimento nel programma perché inferiori alla soglia di euro 40.000,00).
Se la risposta fosse positiva, come indichiamo nel programma che sono interventi relativi a RUP diversi ed hanno durate diverse?
Si tratta nel caso specifico di più affidamenti ad imprese diverse per manutenzioni di software. Ai fini dell’inserimento nel programma e nell’attribuzione del CUI come dobbiamo considerarli? Si può usare lo stesso CUI per affidamenti diversi?
Per il CIG conseguente come possiamo operare: si stacca un CIG padre complessivo e poi al momento dei singoli affidamenti i CIG derivati?

- Si chiede inoltre, in caso si renda necessaria la modifica in corso d’anno di un acquisto inserito nella programmazione della prima annualità la cui modifica riguardi:
. la durata in riduzione ed una conseguente riduzione del quadro economico di un acquisto inserito in programma;
oppure
. una variazione del CPV ovvero aggiunta di un CPV non previsto inizialmente di un acquisto inserito in programma
è NECESSARIO in tali ipotesi modificare il programma in corso d’anno?

Si ringrazia per l’attenzione
La Responsbaile del Settore Affari legali e Contratti del Comune di Vimodrone - D.ssa Chiara Gregorini

É obbligatorio l'inserimento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta all'interno del Programma delle opere o devono essere inseriti nel Programma biennale di beni e servizi i soli acquisti di materiali se superano i 40.000 euro?

Nel caso di un intervento che sia stato inserito in una programmazione di qualche anno fa per il quale solamente oggi si sia avviata la gara per l'affidamento dei lavori, è necessario riproporre l'intervento nella programmazione del triennio in corso o è sufficiente che lo stesso sia stato inserito in una qualche programmazione precedente?

lavori in amministrazione diretta
QUESITO del 11/04/2020

I lavori in amministrazione diretta devono essere inseriti in programmazione?

La presente per chiedere un chiarimento circa i livelli di progettazione minimi per l'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale / programma triennale dei LL. PP..
Visti gli artt. 21 e 23 del Codice appalti ed il DM. 16.01.2018, N. 14, ad avviso dello scrivente il tema può riassumersi come di seguito (con riferimento nagli articoli del Codice dei Contratti):
- ai fini dell'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale è necessaria l'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 €; nulla è dovuto per i lavori di importo inferiore;
- ai fini dell'inserimento di un lavoro nel programma triennale è necessaria l'avvenuta approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5 del Codice, solo nel caso di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152; nessun livello di progettazione minimo è obbligatorio (rimanendo una facoltà) negli altri casi.
Si chiede conferma circa la corretta lettura o meno delle disposizioni in parola

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 180 del 18 luglio della legge 77/2020 – che converte il Decreto Rilancio – la presentazione del Dup 2021-2023 (che riporta la programmazione dei lavori pubblici e dei fabbisogni del personale) da parte della Giunta al Consiglio è stata prorogata al 30 settembre. Posticipata alla stessa scadenza anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi per gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti.
Questo Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ha adottato nei termini di legge il bilancio, il DUP 2020-2022 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021.
Alla luce delle suddette proroghe, questo Ente ha predisposto il DUP 2021 - 2023 e lo stato di attuazione dei programmi, ma tali documenti non sono stati ancora approvati dai competenti organi.
Si chiede se è possibile procedere ora con delibera di Giunta comunale all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 sulla base di proposte motivate dei competenti uffici.
Le modifiche in particolare riguardano due contratti:
1) Contratto già inserito nella programmazione biennale : occorre modificare alcuni dati della procedura di gara già inserita (durata del contratto per modifica normativa di settore, mera rettifica del valore contrattuale).I dati sono già stati comunicati al MIT e si è già in possesso di codice CUI. La Giunta comunale procederebbe a recepire tale modifica in apposito atto di aggiornamento
2) Nuovo contratto (Servizio di sgombero neve) con la durata di anni due anni, non previsto nella seconda annualità del programma biennale in essere. La Giunta comunale procederebbe, in questo caso, sulla base della proposta motivata dell’Ufficio, ad autorizzare espressamente l’avvio della procedura di affidamento con atto che contenga le specifiche motivazioni sottese all’avvio anticipato nell’anno in corso, con modifica del DUP DUP 2020-2022 e del programma biennale 2020/2021. In caso affermativo, in particolare, si chiede se è possibile attribuire “manualmente” il codice CUI in base a quelli che il sistema ha finora attribuito agli appalti già in programma.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Responsabile della Programmazione
Dott.ssa Carmen Cirigliano

In riferimento all’oggetto, si formula il seguente quesito con preghiera di riscontro.
Come è noto, la realizzazione di un’opera pubblica prevede, tra l’altro, la programmazione della copertura economica di una spesa complessiva (IMPORTO DI PROGETTO) che è la somma di quanto di strettamente correlato alla realizzazione e derivante da computo metrico estimativo su prezziario regionale, comprensivo di spese per il personale e di oneri per la sicurezza (IMPORTO DEI LAVORI), e di quanto di accessorio alla prima voce (SOMME A DISPOSIZIONE) e per sua stessa natura comunque indispensabile a questa: IVA, spese tecniche, spese di gara, incentivi, ecc.
Ora, ai fini dell’inserimento delle varie opere nella programmazione triennale, si richiede:
1 se per la soglia degli euro 100.000 che fa scattare l’obbligatorietà dell’inserimento si debba far riferimento ad IMPORTO DI PROGETTO o ad IMPORTO DEI LAVORI, comunque stimati;
2 se la somma da iscrivere nella programmazione sia riferita ad IMPORTO DI PROGETTO o ad IMPORTO DEI LAVORI, stimati allo stesso modo.
Chi vi scrive ha sempre fatto riferimento ad IMPORTO DI PROGETTO per entrambe le necessità, ma recenti confronti con altri colleghi sulla materia hanno incrinato tali certezze.
Certi che le vostre formali risposte potranno fare definitiva chiarezza in argomento, ringrazio in anticipo per l’indispensabile supporto.
Cordiali saluti.

Buongiorno, volevo porre un quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 5 c. 2 del DM 14/18 che qui riporto: "I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo. " La domanda è su cosa debba essere inteso per "avviata la procedura", ovvero è sufficiente aver perfezionato il cig o è necessario aver compilato la scheda di aggiudicazione in ANAC (cioè aver già aggiudicato?).

1) Gli acquisti a cura delle strutture commissariali, dotate di un proprio codice fiscale, devono essere inseriti nel programma biennale dell'Amministrazione alla quale le strutture afferiscono?

2) In un Ente locale, come si concilia l'ipotesi di bilancio provvisorio con la tempistica di adozione e approvazione dei programmi? è possibile dare seguito al programma degli acquisti/opere in corso di bilancio provvisorio?

Buongiorno,
per conto del Comune di Foppolo sono a richiedere un chiarimento circa il piano triennale delle opere pubbliche.
Il quesito è stato già sottoposto a Regione Lombardia la quale ha comunicato, data la particolarità del caso, di inoltrare la richiesta alla presente mail.

Il comune di Foppolo è stato dichiarato in dissesto durante l'anno 2020, a tutto il 31.12.2020 non ha approvato il bilancio 2020 pertanto il POP adottato in Giunta nel 2020 non è mai stato approvato definitivamente dal Consiglio Comunale in quanto mancante il bilancio.
Per questo motivo non è stato pubblicato sul sito dell'Osservatorio.

Sulla base del POP adottato il Ministero ha erogato un contributo.

Ad oggi 2021 il Comune si trova a dover redigere un nuovo POP ed inserire le opere del 2020 non ancora avviate finanziate dal Ministero.

La domanda è la seguente:
1) Come approvare definitivamente il POP 2020 in mancanza del Bilancio, tenuto conto che nel POP 2020-2022 sono presenti opere già finanziate con contributo pubblico?
2) Come pubblicare il POP 2020-2022 sul portale dell'Osservatorio?

Con la presente si chiede conferma che in relazione ad un affidamento avente ad oggetto la locazione di un immobile ad uso ufficio unitamente a servizi di gestione accessori (quali ad esempio fornitura e gestione degli arredi; servizi di copisteria, cablaggio, servizi di connettività; servizi di pulizia; servizi di vigilanza, ecc) esclusivamente la quota parte dell’importo destinato a questi ultimi sia da inserire nella programmazione biennale degli acquisti dei beni e servizi d’importo superiore ai 40.000,00 euro per relative le annualità di competenza, ovvero vada inserito nel medesimo programma anche il canone di locazione dello stesso immobile.

Buonasera,
con il 31 marzo scade il termine per adempiere all'aggiornamento degli importi per la programmazione annuale prevista dall'art. 21 comma 6 del d. lgs. 50/2016.
A tal fine si chiede, qualora i dati non siano oggetto di variazione, se sul MIT debba procedersi a qualche adempimento.
Stante la lettura delle istruzioni, non appare doveroso procedere ad aggiornare la banca dati MIT, in assenza di modificazioni delle informazioni a suo tempo fornite.
Cordialmente

G. Mottola

A seguito dell’intervenuta variazione della durata (da 36 a 72 mesi) e dell’importo (da 60mila a 90 mila) previsto relativi ad una gara per l’anno in corso inserita all’interno del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, si richiedono chiarimenti in materia di pubblicazione dell’aggiornamento del medesimo programma. In particolare richiediamo se: a) occorre pubblicare nuovamente il programma per intero (con tutte le gare anche quelle non soggette a modifica), o solo la gara oggetto di aggiornamento? b) occorre aggiornare unicamente la durata e l'importo aggiuntivo per differenza (quindi ulteriori 36 mesi e € 30mila aggiuntivi) o indicare interamente la nuova durata e il nuovo importo complessivo?

Questo Ente nel programma biennale acquisti forniture e servizi 2021/2022 ha programmato nell'annualità 2021 l'acquisizione del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per adeguamento sismico di un edificio scolastico per un importo di euro 246.406,96, contributo già assegnato all' Ente.
Tale servizio è associato, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6, comma 6 e 7, al Lavoro per l'adeguamento sismico dello stesso edificio scolastico inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 nell'annualità 2022 per un importo di euro 2.665.560,00 (comprensivo delle spese per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva)
Il Programma triennale lavori pubblici 2021/2023 ed il biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale.
In fase di avvio delle fasi per l'affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, il competente Settore Finanze ha opposto un rifiuto alla definizione della Determinazione a contrarre ritenendo di non poter allocare le risorse assegnate.
Ritiene, infatti, che essendo il lavoro inserito nell'annualità 2022 ed il connesso servizio nel 2021 il cui importo non è computato ai fini della quantificazione delle risorse di cui alla scheda A dell'Allegato II ma inserito nell'importo complessivo del quadro economico del lavoro, debba procedersi ad una modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici come di seguito:
Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico
€ 246.406,96 (2021)
€ 2.419.153,04 (2022)
€ 2.665.560,00 (totale complessivo)
fermo quanto previsto nel Programma biennale acquisto forniture e servizi.
E' corretta tale prospettazione oppure, richiamando quanto specificatamente previsto dalle "Istruzioni per la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale degli acquisti e forniture e servizi di cui all'art. 21 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i." (aggiornato al 29 agosto 2018) a cura di Itaca, può comunque procedersi senza modificare, al momento, il Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 atteso che ITACA esemplifica come caso particolare un servizio connesso con un intervento lavori ancora da programmare (pag. 39 delle Istruzioni).

Un intervento previsto nel 2021. Nel corso di anno, l'intervento si decide che non verrà più effettuato e con quelle risorse si decide di effettuare un intervento B. Dunque si modifica il programma art. 5 lett. a) ma il portale MIT non prevede questa opzione e la scheda F consente di inserire i soli interventi dell'anno 2020 e non dell'anno in corso.
Come si procede?

1^ esemplificazione: Un intervento viene inserito per la prima volta nel Programma triennale dei lavori pubblici ad es. 2021-2022-2023 nella 2^ annualità (2022) e gli viene assegnato dall'applicativo un CUI.
Nel successivo Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024, lo stesso intervento viene fatto scorrere nell'annualità 2023, non essendosi realizzate le condizioni per l'avvio dell'intervento nell'annualità 2022.
Il CUI rimane quello originariamente assegnato o se ne deve assegnare un altro?
2^ esemplificazione: Un intervento viene inserito per la prima volta nel Programma triennale dei lavori pubblici ad es. 2021-2022-2023 nella 1^ annualità (2021) e gli viene assegnato dall'applicativo un CUI.
Per problematiche tecnico-amministrative l'intervento non viene avviato nel 2021 e viene riproposto nella successiva programmazione 2022-2023-2024 nell'annualità 2022.
Il CUI rimane quello originariamente assegnato o se ne deve assegnare un altro?

Questo Ente ha programmato per il 2020, nel programma biennale 2020/2021, l'acquisto di una fornitura del valore complessivo di euro 200.000,00 da appaltare unitariamente ed inserita in un'unica riga del programma con l'assegnazione del relativo CUI (avvio della procedura di affidamento previsto nel 2020).
Seguendo le Istruzioni di Itaca per la Redazione del Programma, paragrafo 6 - Ripartizione degli importi il predetto importo di euro 200.000,00 è stato ripartito in base alla distribuzione effettiva o prevista della spesa fra le diverse annualità del bilancio sulla base del criterio di competenza: euro 100.000,00 (2020), euro 100.000,00 (2021).
Di fatto la fornitura è stata affidata nel 2020.
Secondo l'art. 7 del DM 14/2018 non è riproposto nel programma successivo (nel nostro caso 2021/2022) l'acquisto di una fornitura per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.
Si chiede, pertanto, di conoscere se nella programmazione 2021/2022 l'intervento scompare del tutto (nel senso che non è riproposto) o deve rimanere, mantenendo lo stesso CUI, per la sola quota 2021 (euro 100.000,00) anche se già affidato?

In riferimento al co 1. dell'art. 20 del D.lgs 50 che riporta che "... non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80" si chiede se un Opera Pubblica d'importo maggiore di €. 100.00, 00, realizzata con la procedura dell'art. 20 anzidetta debba essere inserita o meno nella Programmazione Triennale dell'ente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 50/2016 dl D.MIT 14/2018

Piano Biennale
QUESITO del 08/08/2021

In relazione ai Piano Biennali per acquisto di beni e servizi si chiede se, per un ente a carattere NAZIONALE, sono sufficienti le pubblicazioni sul portale istituzionale e sul portale SCP.

Inserimento importi
QUESITO del 22/09/2021

Gli importi da inserire nella "scheda B" del programma biennale acquisti servizi/forniture sono comprensivi di iva?

Iniziative non riproposte
QUESITO del 04/10/2021

Nel predisporre il Programma dei Lavori e delle Forniture e Servizi per gli esercizi 2022-2024 e 2022-2023, le iniziative da includere negli allegati I-scheda F e II-scheda C si devono riferire esclusivamente alle iniziative previste nel precedente ciclo di Programmazione nell'esercizio 2021, in quanto primo anno del Programma?

In materia di Linee Guida recentemente pubblicate in GU, a cosa ci si riferisce alle pagine 21-22 quando si dice:
1) "Inoltre, è allegata la documentazione relativa alla verifica preventiva di primo livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Detta verifica preventiva di primo livello, di natura sostanziale, è essenzialmente finalizzata ad accertare:
...7.la effettiva leggibilità dei contenuti progettuali per tematismi, anche attraverso eventuali relazioni di sintesi/ricucitura che “mettano a sistema” contenuti progettuali afferenti al medesimo tematismo ma tuttavia “dispersi” nei numerosi elaborati progettuali. Ciò al fine di favorire l’esame del progetto da parte dei membri esperti dell’Organo consultivo sui principali aspetti tecnici sottesi dal progetto."
A quale Organo consultivo ci si riferisce? Chi deve compiere la verifica preventiva di primo livello?
2) "Ai soli fini dell’espletamento del procedimento autorizzativo incardinato sul PFTE, i seguenti elaborati progettuali possono essere omessi:...":
di quale procedimento autorizzativo si parla? di quello interno all'Amministrazione che propone il progetto?

La modifica al programma triennale può essere disposta per inserire un intervento il cui avvio è previsto nell’anno prossimo (o nel terzo anno) per il quale sia stato già acquisito il CUP, o l'intervento deve essere inserito nella programmazione dell’anno prossimo?
Ci si riferisce in particolare alle fattispecie dell'art. 5 comma 9 lettere b) e c) del DM 14/18.

Programmazione biennale e triennale
QUESITO del 16/11/2021

Questo Ente nel programma biennale acquisti forniture e servizi 2022/2023 intende programmare nell'annualità 2022 l'affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva da realizzarsi su di un edificio e pari a euro 150.000,00; con riferimento al medesimo intervento è previsto l’affidamento di un altro servizio pari a euro 30.000,00 (quindi non inserito nel biennale).
Entrambi i servizi sono relativi ad un Lavoro inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 nell'annualità 2023 con un quadro economico complessivo pari ad euro 1.500.000,00.
La domanda è relativa a come, nell’annualità 2022, debba essere prevista nell’ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici la spesa relativa ai servizi (se debba tenere conto, con riferimento all’esempio sopra riportato, solo della progettazione inserita nel biennale perché di importo superiore a 40.000 € o anche della spesa relativa al servizio afferente al medesimo intervento anche se non inserita nel biennale perché di importo inferiore a 40.000 €) e in particolare si chiede quale delle due opzioni sia corrette:

OPZIONE A: Programma Triennale Lavori
€ 150.000,00 (2022) € 1.350.000,00 (2023) € 1.500.000,00 (totale complessivo) fermo quanto previsto nel Programma biennale acquisto forniture e servizi.

Oppure OPZIONE B: Programma Triennale Lavori
€ 180.000,00 (2022) € 1.320.000,00 (2023) € 1.500.000,00 (totale complessivo) fermo quanto previsto nel Programma biennale acquisto forniture e servizi e la previsione dell’ulteriore servizio non inserito nel biennale.

Grazie

ACCORDO QUADRO LAVORI
QUESITO del 19/11/2021

Buongiorno, nell’anno in corso dovremo avviare la gara per un ACCORDO QUADRO per manutenzioni di lavori, nel prossimo anno verranno poi avviate le singole gare di rilancio per la stipula dei contratti attuativi. Premesso che lo stanziamento verrà messo in bilancio la prossima annualità qual è la modalità corretta per inserire l’intervento all’interno del programma triennale? E’ necessario inserire l’accordo quadro o i singoli contratti derivati? In quale annualità va inserito?
grazie

Un intervento già previsto nell'elenco annuale che debba essere cancellato in fase di modifica post pubblicazione secondo le previsioni dell’art. 5 c. 9 lettera a) del DM 14/18, nel programma modificato deve:
1. sparire;
2. restare nella scheda E (e nella D?) con l’ultima colonna (intervento aggiunto o variato) compilata con gli estremi della norma;
3. finire in scheda F tra gli interventi non riproposti e non avviati;
Volevo sapere quale tra queste opzioni è corretta, e quale eventualmente si deve applicare nel nuovo programma del triennio successivo.
Grazie.

Con la presente si chiede il vostro parere in ordine ai seguenti dubbi riguardanti la Programmazione biennale forniture e servizi:
- se gli acquisti previsti nel primo anno del biennio (elenco annuale) e non effettuati per slittamento dei tempi (quindi non oggetto di "rinuncia" ne banditi) andranno riportati automaticamente al primo anno del biennio nella nuova programmazione 2022-2023 dal Referente la programmazione o, viceversa, se non esiste alcun automatismo ed è necessario che su di essi comunque si esprima il Dirigente RUP proponente in sede di predisposizione del nuovo Programma biennale acquisti.
- Se la programmazione conclusasi il 31/12 dell'anno precedente, può legittimamente essere modificata per inserire (nel secondo anno del vecchio biennio) le procedure non indette per slittamento dei tempi, nelle more dell'approvazione del nuovo programma biennale col fine di avviare l'indizione.
Grazie

Con riferimento al D.M. 16/01/2018, n. 14 dell’allora Ministero Infrastrutture e dei Trasporti recante Regolamento recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2018) e in particolare agli artt. 6 e 7, siamo a chiedere conferma che per l’approvazione definitiva del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi la stazione appaltante non debba osservare il termine dilatorio di 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo sul profilo del committente, in assenza di consultazioni, o di 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni ove consentite, come, invece, previsto per il programma triennale di lavori pubblici (art. 5 comma 5 del citato D.M). Pertanto, una volta pubblicato sul profilo del committente e su servizio contratti pubblici il programma biennale di servizi e forniture e il relativo provvedimento di approvazione, la stazione appaltante è legittimata ad esperire immediatamente le procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi e forniture.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti,
Ente Nazionale Risi
02 88 55 111

Si richiede conferma che non debbano essere inseriti in programmazione acquisti beni e servizi i subappalti da affidare ad operatori economici privati derivanti da contratti attivi stipulati da questo ente con altre stazioni appaltanti pubbliche in quanto tali importi dovrebbero essere già ricompresi negli strumenti di programmazione di tali enti.

Presso la nostra Amministrazione operano strutture commissariali. Si chiede se tali strutture siano obbligate ad adottare i propri programmi biennale e triennale ex articolo 21 del Codice dei contratti. In caso affermativo, si chiede, inoltre, se per le strutture commissariali non dotate di proprio codice fiscale i rispettivi acquisti ed interventi debbano essere inseriti nei programmi biennale e triennale dell’Amministrazione presso la quale tali strutture commissariali operano.

1) Si chiede in quali casi debba essere utilizzata la funzione “Modifica numero intervento CUI” presente nel Portale SCP.
2) Si prospetta il caso seguente. La procedura di affidamento di un acquisto è andata deserta. Si decide di non riproporre l’acquisto nel nuovo programma biennale e, trattandosi di acquisto programmato per la prima annualità del biennio precedente, lo stesso acquisto viene cancellato e inserito nella Scheda C del nuovo Programma con la motivazione “rinuncia all’acquisto nell’arco temporale di riferimento del programma”. Qualora nelle annualità successive si volesse riprogrammare lo stesso acquisto si chiede se possa essere utilizzato lo stesso codice CUI acquisito in precedenza procedendo con l’inserimento di un nuovo acquisto e sostituendo il nuovo codice CUI generato dal Portale SCP con quello preesistente tramite la funzione “Modifica numero intervento CUI” oppure se possa essere confermato il nuovo codice CUI generato dal Portale SCP sebbene in sede di avvio della procedura di affidamento (andata poi deserta) il codice CUI per così dire originario fosse stato inserito nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMoG) dell’ANAC ai fini della richiesta del CIG. Si chiede, inoltre, se si proceda in modo analogo (o nel caso di modifica o nel caso di conferma del codice CUI) anche qualora l’acquisto fosse stato programmato per la seconda annualità del biennio anziché per la prima e, pertanto, non fosse stato inserito nella scheda C del Programma biennale successivo.
3) Si chiede come vengano tracciati i codici CUI degli acquisti programmati per la seconda annualità del biennio, non avviati e non riproposti nel programma biennale successivo, dal momento che non figurano né nella scheda B, né nella scheda C del nuovo programma biennale.

Nel dover gestire una gara d’acquisto di beni o servizi sopra soglia, in assenza di convenzione CONSIP, sarebbe possibile effettuare una procedura ristretta (art. 61) con riduzione a 5 candidati (art. 91), svolgendola come gara su delega tramite ASP CONSIP anziché lo SDAPA? Anche l'ASP dovrebbe rientrare tra gli "altri strumenti d’acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP" indicati nella tabella obblighi/facoltà poiché espressamente citato alle note v, xi, xv, xxiv, xxxiii, xIii: l'ipotesi parrebbe quindi percorribile ed alternativa allo SDAPA. Tale procedura avrebbe il vantaggio di semplificare e velocizzare l'iter d'acquisto nonostante permanga, in capo alla SA, l'onere delle pubblicazioni preliminari e il rispetto dello stand still. Lo SDAPA non permette infatti di poter effettuare alcuna riduzione degli OE e l'SA, attivandolo, si trova costretta ad invitare tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica cui è riferita la gara, spesso pari a diverse centinaia: ne consegue ad esempio che, per aggiudicare una procedura SDAPA per il servizio di pulizie, una SA abbia impiegato quasi un anno e mezzo dall'avvio del procedimento. Essa ha infatti dovuto gestire gli innumerevoli sopralluoghi ed i numerosi quesiti posti dagli OE; la commissione d'aggiudicazione, ha dovuto operare per quasi un anno per poter valutare le 100 offerte pervenute, formulate con la complessa OEPV imposta da CONSIP che prevedeva l'attribuzione di parametri discrezionali da parte dei suoi membri, con elevata possibilità di generare contenzioso. Una procedura come indicato in premessa invece, qualora attuabile, consentirebbe di gestire l’intero processo in massimo 3 o 4 mesi, impostando un’OEPV semplificata ed applicando le riduzioni dei termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e per la presentazione delle offerte di cui all’art. 61 co. 6, obbligatorie ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/20 e smi.

Per l'aggiornamento del programma degli acquisti, c'è un tempo limite oltre il quale non sono più possibili aggiunte di ulteriori acquisti o modifiche?

In data 30.12.2021 l’Ente approvava un progetto esecutivo dell’importo di € 300.000,00.
La spesa complessiva dell’opera, finanziata con avanzo di amministrazione, è stata inserita nel Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021, giusta D.C.C. di variazione al bilancio di previsione in data novembre 2021.
In data 31.12.2021 si è dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori mediante apposita determinazione a contrarre e pubblicazione del bando di gara, con contestuale costituzione del FPV (impegno somme anno 2022).
Considerato che non si è provveduto all’aggiornamento del PTOOPP 2021/2023 e all’inserimento dell’opera pubblica di cui sopra nell’elenco annuale 2021, si chiede se, essendo l’intervento dotato di un piano finanziario autonomo, si possa concludere la procedura di gara già avviata nell’anno 2021 e dare esecuzione ai lavori.

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE BIENNALE
QUESITO del 23/02/2022

Con riferimento al D.M. 16/01/2018, n. 14 dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il Regolamento relativo a “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali” (G.U. serie generale n. 57 del 09/03/2018) e in particolare agli articoli 6 e 7, siamo a porre i seguenti quesiti:
1. Questo Ente ha inserito nella programmazione biennale 2021-2022 gare aperte per la conclusione di tre Accordi Quadro con un unico operatore economico a favore dell’Ente stesso (nel senso che la stazione appaltante è l’unico utilizzatore dei singoli contratti affidati sulla base dell’accordo quadro). Tali gare sono state avviate pertanto non sono state riproposte nella programmazione biennale 2022-2023.
Si evidenzia inoltre che tali singoli contratti affidati sulla base dell’accordo quadro possono avere, in base alle esigenze, sia un importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell’IVA, che inferiore e presentano il medesimo CIG acquisito in sede di gara.
E’ necessario inserire nella programmazione biennale 2022-2023 i singoli contratti affidati sulla base dell’accordo Quadro?

2. Questo Ente ha la possibilità di stipulare contratti tramite clausola di adesione inserita a suo favore in una gara realizzata dal proprio Ministero Vigilante che, in qualità di stazione appaltante, ha proceduto ad acquisire il CIG e il CUI.
E’ necessario inserire nella programmazione biennale 2022-2023 di questo Ente il singolo contratto stipulato sulla base della clausola di adesione?

3. Questo Ente è associato alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) che realizza gare a favore delle Università e degli Enti di Ricerca affiliati. Gli acquisti da parte dell’Ente avvengono attraverso l’adesione a contratti aggiudicati, attraverso apposito affidamento, e sottoscritti da CRUI la quale fornisce agli associati anche il CIG di gara.
Si evidenzia inoltre che tali singoli contratti di adesione possono avere, in base alle esigenze, sia un importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell’IVA, che inferiore.
E’ necessario inserire nella programmazione biennale 2022-2023 di questo Ente il singolo contratto di adesione sulla base dei contratti stipulati da CRUI?

In riferimento all'oggetto Le sarò grata se vorrà fornirci supporto riguardo a quegli affidamenti già attivati nel corrente anno, prima quindi della presentazione del programma, e che si concluderanno nell’anno in corso o nell’anno successivo. In particolare ciò che non mi è chiaro è se tali affidamenti devono essere compresi nel programma biennale, anche se precedenti alla stesura del programma.

Con riferimento all’applicazione dell’art.21 del D.Lgs. 50/2016, la scrivente Amministrazione sottopone all’attenzione di Codesto Organismo i seguenti quesiti:
• in osservanza delle definizioni e disposizioni di cui agli artt.3, lett. ggggg-sexies, e 21, co.1 e 8 bis, del D.Lgs. 50/2016 si chiede se il Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’Amministrazione debba ricomprendere anche gli interventi rientranti nel fabbisogno dell’Amministrazione stessa e da questa finanziati, ma per i quali l’Amministrazione non svolgerà direttamente la procedura di appalto di cui trattasi ma incaricherà società in house providing e/o controllate/partecipate o altri soggetti di svolgere il ruolo di “stazione appaltante”, chiedendo loro di procedere alla gestione dell’intero procedimento tecnico-amministrativo (a partire dalla determina a contrarre fino al collaudo finale), a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie oppure se i suddetti interventi debbano essere inseriti nel Programma triennale dei soggetti incaricati;
• analogamente si chiede se, nel caso in cui l’Amministrazione regionale eroghi un contributo statale a titolarità regionale o un contributo regionale a favore di un Ente locale, laddove quest’ultimo deleghi il ruolo di “stazione appaltante” e l’utilizzo delle risorse finanziarie ad un'altra amministrazione pubblica (es. comunità montana o provincia), l’intervento debba essere inserito nel Programma triennale dell’Ente locale oppure dell’ente pubblico delegato.

L’art. 21 comma 6 del d. lgs. 50/2016 prevede l’adozione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €.
L'art. 35, comma 4 del d. lgs. 50/2016 prevede:
"Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara..."
Si chiede:
Se tra le opzioni o rinnovi rientrino le seguenti fattispecie, FACOLTATIVE, comunque previste negli atti di gara in sede di indizione:
- acquisti complementari -art. 63, comma 3 e comma 5 del d. lgs. 50/2016;
- acquisti nell'ambito del quinto contrattuale -art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016;
- varianti contrattuali per modifiche migliorative -art. 106, comma 2 del d. lgs. 50/2016.
- revisione contrattuale D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, articolo 29.
Si ringrazia.

L'art. 21 comma 6 del d. lgs. 50/2016 prevede l'adozione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
“L'art. 35, comma 4 del d. lgs. 50/2016 prevede: “il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara …”
Poiché negli atti di gara, in sede di indizione, sono espressamente previste ed indicate le opzioni o rinnovi legati alla procedura di gara, quali ad es.:
gli eventuali acquisti complementari, art. 63 del d. lgs 50/2016; le varianti contrattuali per modifiche migliorative a titolo oneroso, art. 106, comma 2 del d. lgs. 50/2016; gli acquisti nell’ambito del quinto contrattuale, art. 106, comma 12 del d. lgs. 50/2016;
che comunque restano facoltative e sono definiti e quantificabili, in termini economici, solo dopo l’aggiudicazione della gara, sulla base del prezzo di aggiudicazione, in funzione delle esigenze e della disponibilità di fondi,
SI CHIEDE:
gli importi ed i quantitativi inerenti i rinnovi o le opzioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, devono essere programmate già in sede di programmazione della gara e/o possono essere programmate, dopo l’aggiudicazione della gara “madre”, avendo elementi certi di aggiudicazione, di disponibilità di fondi e di specifiche esigenze, con atto specifico integrativo della programmazione o nuova programmazione, ad es.: per le forniture complementari, cui la legge favorisce la possibilità di effettuarle nel triennio, termine che va oltre il biennio programmato.
Si precisa altresì che seppur esattamente definiti a seguito di aggiudicazione, gli importi, per le predette opzioni o rinnovi, possono subire variazioni ISTAT e/o revisioni.
Si ringrazia. Con osservanza

Buongiorno,

sono il dott. Salvatore Orfano, dipendente della Stazione Zoologica A. Dohrn, Ente di diritto pubblico C.F e P.IVA 04894530635, referente per la pubblicazione del Piano Biennale.
Questa Amministrazione ha aggiudicato la fornitura di una unità navale per ricerca scientifica ed oceanografica, importo euro 2.700.000,00, in corso d'opera si rende necessario eseguire lavori supplementari ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del codice dei contratti.

Domanda: la suddetta fornitura supplementare è oggetto di una variazione del piano biennale 2022/2023?

Inoltre, poiché i lavori supplementari superano un milione di euro vige anche in questo caso l'obbligo di comunicazione al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori?

Grazie

Poniamo il caso di un Progetto con un Quadro Economico di complessivi € 5.000.000,00, di cui € 3.000.000 per lavori “principali” (parte A del QE) e € 2.000.000,00 per Somme a Disposizione (parte B del QE). Fra le somme a disposizione sono previsti anche dei rilievi topografici, da affidare, anch’essi, come lavori, per complessivi € 300.000,00. Entrambi i lavori (lavori principali e Rilievi topografici) devono venire appaltati nel 2022.
Come occorre prevedere nel programma triennale 2022-2024 tali interventi? Vanno previste due righe distinte, una per ciascun affidamento, generando così due codici CUI, il primo da utilizzare nell’acquisizione del CIG per la gara dei lavori principali ed il secondo da utilizzare nell’acquisizione del CIG per la gara dei rilievi, previsti fra le somme a disposizione dello stesso Quadro Economico?
Se sì, quali sono gli importi da indicare nelle due righe in corrispondenza delle colonne relative alla stima dei costi dell'intervento e all’importo complessivo?

Rappresentiamo di seguito il quesito:
Siamo nell’ambito della Programmazione biennale di beni e servizi.
Un Ente richiede di effettuare una gara su delega ad una centrale di committenza. Oggetto dell’affidamento saranno: il servizio assistenza ospiti e il servizio di pulizie.
Nella propria programmazione biennale l’Ente richiedente inserisce su righe distinte i due oggetti di gara sopra indicati ottenendo due codici CUI diversi.
La domanda è la seguente: la centrale di committenza delegata a svolgere la procedura può indire una gara unica con una prestazione principale (servizio assistenza ospiti) ed una secondaria (pulizie) acquisendo un CIG unico pur essendo stati acquisiti due CUI in sede di programmazione?

Ad integrazione del quesito n.1232 del 14/03/22, si chiede la risposta giusta ai seguenti casi pratici per interpretare correttamente il parere dell’UOC:
CASO A) Qualora l’Amm.ne regionale necessiti realizzare un intervento con risorse presenti sul proprio bilancio e deleghi il ruolo di stazione appaltante ad una società in house e/o controllata/partecipata trasferendogli tali risorse: Risp.1A) L’intervento va inserito nel PTLLPP Regionale e non va in quello della società in house e/o controllata/partecipata; Risp.2A) L’intervento non va nel PTLLPP Regionale, ma va in quello della società in house e/o controllata/partecipata anche se non si tratta di un proprio fabbisogno ma di un fabbisogno regionale; Risp.3A) L’intervento non va inserito nel PTLLPP Regionale e neanche in quello della società in house e/o controllata/partecipata
CASO B) Qualora l’Amm.ne regionale necessiti realizzare un intervento con risorse presenti sul proprio bilancio delegando il ruolo di stazione appaltante ad un soggetto diverso dalle società in house e/o controllate/partecipate: Risp.1B) L’intervento rientra nel PTLLPP della Regione; Risposta 2B) L’intervento rientra nel PTLLP del soggetto anche se non si tratta di un proprio fabbisogno, ma di un fabbisogno regionale; Risp.3B) L’intervento non va inserito nel PTLLPP Regionale e neanche in quello del soggetto che svolge il ruolo di staz.appaltante
CASO C) Qualora l’Amm.ne regionale intenda finanziare con contributo statale a regia regionale o contributo regionale il recupero di un bene di proprietà comunale, ma la staz.appaltante è individuata (dalla Regione o dal Comune stesso) presso un altro soggetto pubblico: Risp.1C) L’intervento rientra nel PTLLPP del Comune proprietario del bene oggetto di intervento; Risp.2C) L’intervento rientra nel PTLLPP del soggetto pubblico (es.Comunità montana o Prov.) che funge da staz.appaltante e gestisce direttamente le risorse finanziarie trasferite dalla Regione, in tutte le fasi del processo realizzativo.

Buongiorno, vorrei chiedere un chiarimento sull'iter di pubblicazione del programma triennale. Dalla lettura dell'art. 5 comma 5 DM 14/18 primo periodo sembrerebbe che il programma triennale adottato debba essere pubblicato unicamente sul profilo del committente (quindi non sul servizio contratti pubblici del MIMS) e che solo una volta approvato debba essere pubblicato sul MIMS. Volevo conferma che tale interpretazione sia corretta.
grazie

SI CHIEDE SE PER L' ISTITUTO SCOLASTICO STATALE " ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE" DI FONDI (LT) VIGE L' OBBLIGO DELLA REDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO , DA INTENDERSI ESCLUSA IVA, AI SENSI DELL' ART. 21 COMMA 6° DEL D.LGS N. 50/2016.
SI CHIEDE, INOLTRE , DI VOLER INDICARE QUALI SONO GLI EVENTUALI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE, IN ASSENZA DI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO INFERIORE ALLA SOMMA SUDDETTA.
SI RINGRAZIA PER L' ATTENZIONE RESTANDO IN ATTESA DI UN CORTESE RISCONTRO.

Il Comune di Travacò Siccomario ha un'ISTITUZIONE denominata "IL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI" istituita tempo fa per la gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e per la gestione di alcuni servizi destinati agli anziani, che il Comune gli ha delegato.
L'Istituzione è un organismo senza personalità giuridica, infatti ha la stessa partita IVA del Comune, ma gode di una propria autonomia gestionale ed economico finanziaria. Approva un proprio bilancio di previsione che viene inoltrato al Comune per la presa d'atto prima dell'approvazione del Bilancio Comunale.
Io Responsabile per il Programma Biennale servizi e forniture del Comune, ho già approvato, pubblicato e trasmesso il mio Programma biennale 2022/2023 indicando i servizi da acquistare nel biennio la cui spesa trova copertura nel Bilancio del Comune. Ora l’Istituzione il Novello Don Franco Comaschi, ha la necessità di provvedere a due acquisti di servizi (appalto relativo alla gestione del CDI e al servizio di trasporto anziani) che ovviamente hanno copertura economica nel bilancio dell'Istituzione e non in quello del Comune. Si chiede di conoscere a chi compete l'inserimento di tali acquisti nel programma biennale, ossia al Comune che in tal caso deve modificare il proprio programma, riapprovarlo e ripubblicarlo (tenendo conto che le risorse economiche non sono presenti nel Bilancio del Comune) oppure il Direttore dell'Istituzione che in tal caso dovrà farsi abilitare per il caricamento del suo programma biennale nel sito dell'Osservatorio Regionale, non essendolo al momento, che poi dovrà approvare, pubblicare e trasmettere? Sempre che sia possibile una doppia programmazione da parte di due soggetti diversi facenti capo ad un unico ENTE che è il Comune Stazione appaltante .
Grazie
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE IN MERITO ALL' OGGETTO E' STATO GIA' RICHIESTO IL PARERE N. 1314 AL QUALE , AD OGGI, NON E' STATA FORNITA RISPOSTA, SI CHIEDE IN PARTICOLARE QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE IN ASSENZA DI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO INFERIORE A € 40.000,00.

Con deliberazione della Giunta Regionale, è stato approvato un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione, manutenzione e ampliamento dei cimiteri, in forza del quale è prevista l’erogazione di finanziamenti in favore di interventi sotto la condizione, avente carattere escludente, che i medesimi siano stati inclusi nel Programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente proponente, in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento.
Premesso che, come noto, l’art. 21 comma 3 del Codice dei contratti pubblici prevede l’inserimento nel programma triennale di quei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, all’esito della procedura di cui sopra sono sorti molteplici problemi interpretativi tra gli enti richiedenti in merito alle modalità di calcolo del valore stimato dei lavori ai fini di valutare la sussistenza dell’onere in capo alla stazione appaltante di inserire l’intervento nel Programma triennale suddetto.
Tenuto conto di quanto precede, si chiede di sapere se, ai fini del calcolo della soglia dei 100.000,00 euro, si debba calcolare il valore stimato dei lavori ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 ovvero se lo stesso debba ricomprendere gli importi delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione del lavoro medesimo (cfr. articolo 3 comma 6 DM 14/2018).

Programmazione biennale
QUESITO del 15/09/2022

In riferimento alla programmazione biennale degli acquisti vorrei avere conferma delle date entro le quali svolgere attività obbligatorie per legge .
Per quanto ho potuto approfondire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio le stazioni appaltanti devono pubblicare la programmazione biennale degli acquisti . Entro il mese di ottobre devono comunicare alle centrali di committenza , nel nostro caso consip . gli acquisti superiori al milione di euro .

Con DECRETO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELL’11.08.2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 3 (Elenco 2) abbiamo ottenuto l’ammissione al finanziamento PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY in Cernusco sul Naviglio CUP G95B21000020001: l’intervento di €4.850.000,00 verrà quindi finanziato con fondi PNRR per €3.350.000,00 e per €1.500.000 cofinanziato con risorse comunali ;
Il Finanziamento comunale di €1.500.000 deriva da FPV e veniva inserito in precedenti programmi Triennali LL.PP. come segue:
CUI L01217430154202100047 per €450.000,00
CUI L01217430154202000026 per €1.050.000
Per essere allineati con previsioni di bilancio dobbiamo inserire nel programma Triennale 2023/2025 l’importo di €3.350.000 (4.850.000,00 -€1.500.000) finanziato con PNRR. Dato che in seguito nello staccare il CIG per l’opera in questione, ANAC chiede di inserire in Simog il riferimento del CUI siamo a chiedere:
1)Nel Programma annuale 2023/25 inseriamo l’importo finanziato da PNRR di €3.350.000 staccando un nuovo CUI ? E nel caso in SIMOG quale CUI indichiamo?
Oppure
2) Nel Programma annuale 2023/25 inseriamo l’importo finanziato da PNRR di €3.350.000 riprendendo il CUI degli anni precedenti ma quale? Quello del 2021 di €450.000 oppure quello del 2020 di €1.050.000?
Oppure
3)Nel Programma annuale 2023/25 inseriamo l’importo complessivo di €4.850.000,00 specificando nelle NOTE che €1.500.000 è finanziato con FPV CUI L01217430154202100047 per €450.000,00 e CUI L01217430154202000026 per €1.050.000
Si specifica che l’opera complessiva è ancora in fase di progettazione.Grazie e cordiali saluti

Buongiorno,
con DECRETO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELL’11.08.2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 3 (Elenco 2) abbiamo ottenuto l’ammissione al finanziamento PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY in Cernusco sul Naviglio CUP G95B21000020001: l’intervento di €4.850.000,00 verrà quindi finanziato con fondi PNRR per €3.350.000,00 e per €1.500.000 cofinanziato con risorse comunali ;
Il Finanziamento comunale di €1.500.000 deriva da FPV e veniva inserito in precedenti programmi Triennali LL.PP. come segue:
CUI L01217430154202100047 per €450.000,00 CUI L01217430154202000026 per €1.050.000
Per essere allineati con previsioni di bilancio dobbiamo inserire nel programma Triennale 2022/2024 l’importo di €3.350.000 (4.850.000,00 -€1.500.000) finanziato con PNRR.
Dato che in seguito nello staccare il CIG per l’opera in questione, ANAC chiede di inserire in Simog il riferimento del CUI siamo a chiedere:
1)Nel Programma annuale 2022/24 inseriamo l’importo finanziato da PNRR di €3.350.000 staccando un nuovo CUI ? E nel caso in SIMOG quale CUI indichiamo?
Oppure
2) Nel Programma annuale 2022/24 inseriamo l’importo finanziato da PNRR di €3.350.000 riprendendo il CUI degli anni precedenti ma quale? Quello del 2021 di €450.000 oppure quello del 2020 di €1.050.000?
Oppure
3)Nel Programma annuale 2022/24 inseriamo l’importo complessivo di €4.850.000,00 specificando nelle NOTE che €1.500.000 è finanziato con FPV CUI L01217430154202100047 per €450.000,00 e CUI L01217430154202000026 per €1.050.000
Si specifica che l’opera complessiva è ancora in fase di progettazione
Grazie e cordiali saluti

Buongiorno nel caso un intervento benché avviato con gara non porti all'assegnazione ad un fornitore (ad es per gara andata deserta o per altre ragioni) è necessario inserire in programmazione un nuovo intervento, acquisendo così un nuovo codice CUI, oppure è possibile utilizzare il codice CUI già utilizzato per la gara non andata a buon fine?

Buon giorno,
con la presente si richiedono i seguenti approfondimenti:

1) Con riferimento all’art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 7, comma 12 e 8, comma 1 del D.M. 14/2018, si chiede se la comunicazione al Tavolo dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 per gli acquisti di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione sia obbligatoria anche nel caso in cui la procedura di gara venga svolta direttamente dalla stazione appaltante e non invece da soggetti aggregatori/centrale di committenza.

2) Alla luce di quanto indicato al punto 9.3.1. delle Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art.21 d.lgs.50/2016 e s.m.i di ITACA, nel caso in cui la procedura di gara venga svolta direttamente dalla stazione appaltante, è necessario attendere/acquisire il preventivo assenso da parte del soggetto aggregatore/centrale di committenza o verificare la capienza della pianificazione dei soggetti aggregatori/centrali di committenza?

3)Secondo quanto indicato al punto 12.1 delle citate Istruzioni, è possibile inserire nel programma biennale anche interventi superiori a 1 milione non comunicati al Tavolo dei soggetti aggregatori entro il mese di ottobre dell’anno precedente, qualora la procedura di gara venga svolta direttamente dalla stazione appaltante e non tramite soggetti aggregatori/centrali di committenza?

grazie e cordiali saluti

Poniamo un caso analogo a quello del quesito n. 1265, ma con la differenza che i lavori principali sono già stati appaltati nel 2021 e i lavori previsti fra le somme a disposizione dovranno essere appaltati nel 2023.
Abbiamo un intervento di complessivi € 5.000.000 di cui € 3.000.000 per lavori “principali” (parte A del QE) ed € 2.000.000 per somme a disposizione (parte B del QE). Fra le somme a disposizione sono previsti anche rilievi (da affidare, necessariamente, anch’essi come lavori) per complessivi € 300.000.
L’intervento è stato programmato nel programma 2021-2023-Elenco Annuale 2021 (una riga con un proprio codice CUI e dove gli importi delle colonne “stima dei costi dell’intervento” comprendevano gli importi di tutte le voci del QE). Nel 2021 i lavori principali sono stati appaltati.
Nel 2023 dobbiamo affidare i rilievi di complessivi € 300.000 previsti fra le somme a disposizione. Si chiede, innanzitutto, se nel prossimo programma lavori 2023-2025-Elenco Annuale 2023 dobbiamo prevedere una riga per tali rilievi. In caso di riposta affermativa, si chiede, inoltre: a) quale CUI indicare in tale riga, se quello dell'intervento, già attribuito nel 2021, oppure uno nuovo; b) quali importi vanno indicati nelle colonne relative alla stima dei costi dell’intervento ed in particolare se l'importo complessivo deve essere il totale del QE (€ 5.000.000) oppure l'importo complessivo dei rilievi (€ 300.000).

La nostra Amministrazione ha la necessità di inserire all’interno del proprio Programma dei LL.PP. un Accordo Quadro di lavori (OS 20 – indagini geognostiche) per un importo di € 550.000,00.
Tale somma è stanziata a valere su altri interventi già inseriti nel medesimo Programma dei LL.PP.
Con riferimento a quanto sopra evidenziato, vorremmo avere istruzioni in merito alle modalità di inserimento del suddetto accordo quadro tenuto conto che, tale inserimento, farebbe aumentare fittiziamente l’importo complessivo del Programma dei LL.PP.
Rimaniamo in attesa di vostro cortese riscontro.
Distinti saluti.

Si rappresenta il caso di un intervento da inserire nel Programma Triennale dei lavori 2023-2025 per il quale i lavori principali si prevede verranno affidati nel 2024 e per il quale sia necessario affidare nel 2023 dei lavori “propedeutici” alla progettazione (nel caso di specie si tratta di Rilievi e di Indagini Geognostiche da affidare come lavori, la cui esecuzione risulta necessaria al fine di redigere la progettazione) di importo superiore a 100.000 euro. Si chiede, innanzitutto, a quale annualità sia corretto imputare l’intervento. Se l’annualità a cui imputare l’intervento è il 2024 (annualità in cui si prevede di appaltare i lavori principali), si chiede: - se risulta corretto affidare nel 2023 i lavori relativi a Rilievi e Indagini Geognostiche sopra detti avendo inserito nella scheda D della programmazione un’unica riga relativa all’intervento, previsto per il 2024 e, pertanto, non previsto nell’Elenco Annuale; - se sia corretto utilizzare lo stesso CUI dell’intervento ai fini dell’acquisizione dei vari CIG relativi alle tre distinte procedure di affidamento dei sopra detti lavori (Rilievi e Indagini Geognostiche nel 2023 e lavori principali nel 2024).

Buongiorno, Vorrei cortesemente sapere se in un nuovo piano triennale dei lavori pubblici si deve inserire un intervento che è già stato affidato ed è già stato stipulato il contratto con l'appaltatore. Vorrei inoltre sapere se in un nuovo programma triennale un intervento, già contenuto in una precedente programmazione lavori e per il quale è già stata affidata la sola progettazione, deve essere inserito l'importo totale dell'intervento o deve essere inserito l'importo dell'intervento decurtato della parte economica relativa all'affidamento della progettazione ( esempio : importo totale intervento euro 200.000,00 inserito nel programma 2022 , per il quale è già stata affidata la progettazione per euro 10.000,00 nel corso del 2022. Detto ciò l'intervento in questione, per il quale per il quale è previsto l'affidamento dei lavori nel 2023, deve essere inserito nel programma 2023 con un valore di euro 190.000,00 o nella sua interezza per euro 200.000,00 ?

A seguito di emanazione di specifica Legge regionale una amministrazione di livello regionale è stata soppressa alla data del 31/12/2022 e dal 1/1/2023 sono sorte 5 diverse amministrazioni. Il programma triennale 2022/2024 e l'elenco annuale 2022 era stato redatto e pubblicato dalla amministrazione soppressa e gli interventi avevano ricevuto i relativi CUI. Ora, in fase di redazione del programma triennale 2023/2025 ed annuale 2023, si chiede se le nuove amministrazioni debbano "trasportare" gli interventi previsti e non ancora avviati nella loro programmazione? In caso positivo il CUI chiaramente cambia, oppure si deve mantenere lo stesso CUI? Grazie

Poniamo il caso che nel corso dell’anno 2023 si palesi la necessità di affidare, nell’anno stesso, un acquisto che non risulta inserito nel programma biennale degli acquisti 2023-2024 (magari anche solo per dimenticanza) e le cui risorse finanziarie, però, erano già previste in bilancio al momento della formazione dell’Elenco (per es. perché trattasi di servizio ricompreso nell’importo di un lavoro presente nella programmazione di lavori 2023 e, quindi, interamente coperto in bilancio). E’ possibile inserirlo nel programma biennale degli acquisti in corso d’anno attraverso la modifica dello stesso, ovviamente da approvarsi da parte dell’organo competente? Se sì, cosa occorre indicare, in questo caso, nella colonna “Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma”?

Premessa:
con programma triennale lavori pubblici 2022-2024 sono stati inseriti 4 interventi nell’annualità 2022, ma non avviati con procedure di affidamento entro l’anno 2022.
Nessuna osservazione da parte dei cittadini è pervenuta durante il periodo di 60 gg di pubblicazione.

Il nuovo programma triennale 2023-2025, li ripropone, tali e quali, nell’annualità 2023.
Quesito:
E’ obbligatorio aspettare i 60 gg di pubblicazione per approvare il programma in Consiglio comunale?

grazie

L’art. 37 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prolunga la durata del programma dei beni e servizi da due a tre anni (uniformandolo a quello dei LLPP).
L’art. 37 comma 4 del Codice diventa efficace dal 1.1.2024. Nel caso in cui il Comune verso la fine del corrente anno 2023 intenda approvare il bilancio di previsione 2024/2026, deve inserire – nei documenti allegati alla delibera CC – oltre al programma triennale dei LLPP, anche il programma TRIENNALE degli acquisti di beni e servizi? In altre parole: in vista del nuovo anno 2024, si deve predisporre quindi il programma dei beni e servizi in forma triennale e non più biennale?

Buongiorno,
vorremmo sottoporre un quesito in merito alla necessità o meno di inserire un intervento nel programma triennale dei lavori.
Siamo nell'ambito PNRR ed è stato acquisito tramite click day un macchinario. Tale intervento è stato inserito nella programmazione biennale dei beni e servizi. L'importo del finanziamento ha coperto quindi l'acquisto del bene e con la rimanente somma derivante dal ribasso si ha la possibilità di affidare, con gara a parte, dei lavori accessori di importo superiore a 100.000 €, funzionali all'installazione del macchinario.
In questo caso, è necessario l'inserimento dell'intervento anche nel programma triennale dei lavori relativamente la sola parte dei lavori? In questo caso i lavori avrebbero lo stesso CUP dell'acquisto del bene?

Gentilissimi,
sono il dirigente di una scuola dell'EMilia-Romagna. Dove pubblico il piano biennale degli acquisti?
grazie

ELIMINAZIONE CUI
QUESITO del 15/05/2023

E' possibile eliminare il CUI dalla piattaforma, dopo la pubblicazione?
E' stato fatto un errore nell'url di pubblicazione.

COME SI FA A PUBBLICARE IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI SUL SITO DEL MIT? SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE LA PROCEDURA.

Si chiedono istruzioni per procedere alla pubblicazione della programmazione biennale per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro.

Piano biennale degli acquisti
QUESITO del 23/05/2023

Come devo procede per inserire il Piano biennale degli acquisti del mio istituto scolastico sulla piattaforma del MIT?

Si chiede gentilmente se la disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d), D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020, sia tutt'ora attuabile (fino al 30.06.2023) o se fosse praticabile solamente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Si riporta: "d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19."

Si chiede se, alla luce del regime transitorio previsto dall'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, il programma degli acquisti di beni e servizi debba considerarsi triennale dal primo luglio 2023, citando il richiamato art. 225 soltanto il comma 4 dell'art. 37, oppure - come ritenuto da ANCI durante un Corso sul nuovo Codice - fino al 31/12/2023 il predetto programma debba essere biennale.

Chiedo se in relazione all'iniziativa Scuola 4.0 - Next Generation Classroom, il mio istituto comprensivo statale (destinatario di un finanziamento complessivo di circa 141.000 euro) deve redigere il programma biennale di acquisti di forniture e servizi anche se è esclusa la possibilità di superare i 40.000 euro con un singolo affidamento. Posso essere contattata anche telefonicamente al 3357425249. Sono il dirigente scolastico.

Buongiorno,
In qualità di Referente della Programmazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono a chiedere il seguente chiarimento:
A partire dal 01/07/2023 prende efficacia il Decreto in oggetto. L'art. 37 comma 3 che cita "Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b)", cioè € 140.000.
Pertanto, dovendo darne comunicazione all'Ente mi si prospetta due opzioni:
1) Già dal 01/07/2023 la programmazione beni e servizi dovrà esser effettuata su base triennale solo per quelle procedure pari o superiori a € 140.000
2) Oppure dal 01/07/2023 prendiamo in considerazione le sole procedure pari o superiori a € 140.000 ed iniziamo a programmare su base triennale da ottobre/novembre p.v., periodo in cui la P.A. effettua la programmazione
Ringraziando anticipatamente per un Vostro riscontro porgo distinti saluti.
Sandro Capaccioli

Premesso che la stazione appaltante che rappresento è una istituzione scolastica statale che tratta solo acquisti di beni e servizi , si chiede se il programma biennale fino al 30/06/2023 e triennale dal 1 luglio 2023 debba essere adottato , approvato e pubblicato , nei tempi e modalità previsti, anche nei casi di acquisti di importi stimati inferiori alla soglia comunitaria ( € 140.000,00). Difficilmente nel nostro caso arriviamo a superare tale soglia. La norma sembrerebbe chiara e cioè che si debba fare in determinate circostanze, non leggo da nessuna parte che debba essere fatto e pubblicato, anche se negativo, e, pertanto , si chiede un parere in merito, nel più breve tempo possibile.

Si chide di comunicare la procedura/percorso per la pubblicazione sul sito MIT del Programma Biennale degli Acquisti

Si chiede se sia obbligatorio l'inserimento nel Programma triennale dei lavori degli interventi di Somma Urgenza resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi, attraverso aggiornamenti della Programmazione in corso d'anno da approvare successivamente all'avvio dei lavori stessi.

1. Questa Amministrazione ha inserito nella programmazione Triennale dei Lavori Pubblici un intervento di mobilità per il quale è risultato assegnatario di un contributo ministeriale. In corso d’anno è stata individuata quale soggetto attuatore dell’intervento una Società consortile, funzionalmente strumentale degli enti locali fra loro consorziati (tra cui questo Ente).
Dal momento che la Società consortile assume il ruolo di stazione appaltante, in che modo occorre, se necessario, modificare la programmazione del nostro Ente?
2. Il Comune ha inserito nel proprio Bilancio, nel programma Triennale dei Lavori Pubblici e nel relativo Elenco annuale un’opera per la quale ha acquisito il codice CUP a cura del RUP del Comune medesimo. In corso d’anno l’Amministrazione decide di affidare alla propria Società in house il ruolo di stazione appaltante, per la realizzazione dell’opera:
a. in che modo occorre, se necessario, modificare la programmazione dell’Ente?
b. riguardo al CUP, il progetto resta lo stesso nelle sue caratteristiche costituenti e quindi si ritiene che lo stesso resti valido e debba essere mantenuto. Come si deve procedere? E’ corretto che il RUP della Società in house subentrante richieda alla Struttura di supporto di registrare il cambio di titolarità assumendo in questo modo a carico della Società i successivi adempimenti relativi alla rendicontazione in BDAP? In caso di risposta affermativa, in quale veste deve essere accreditata la Società in house nel Sistema CUP? Come soggetto responsabile o come unità organizzativa dell’Ente?

Si chiede:
acquisti di beni e servizi avviati dal 01/07/2023, di importo pari o superiore a € 40.000,00, ed entro i limiti sottosoglia € 140.000,00, circa la programmazione degli acquisti beni e servizi, rientrano nella fattispecie ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 (biennale) rientrante quindi nelle disposizioni transitorie e di coordinamento ex art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, oppure ex art. 37 del D. Lgs. 36/2023.
Dal combinato disposto delle norme sembrerebbe che solo gli adempimenti dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 sono stati prorogati al 01/01/2024, mentre la programmazione triennale e per acquisti sopra soglia, è applicabile per tutti gli acquisti di beni e servizi a decorrere dal 01/07/2023.

Buongiorno,
Nel caso in cui avessimo inserito nel “Programma biennale di servizi e forniture” un affidamento e poi, successivamente, avessimo deciso di suddividere questo in tre differenti affidamenti (non lotti), dobbiamo procedere alla modifica del “Programma biennale di servizi e forniture” precedentemente pubblicato?

Grazie cordiali saluti

Si chede se al CUI indicato nel Programma biennale degli acquisti possano corrispondere più CIG, laddove le forniture aventi lo stesso codice di appalto(CPV) vengano affidate a diversi operatori economici.

Si chiede se l'importo relativo a ciascun acquisto da inserire nel programma degli acquisti di beni e servizi debba essere al lordo dell'IVA. Si chiede di precisare, in caso affermativo, se: 1) l'IVA debba essere ricompresa solo con riferimento agli acquisti inseriti nella prima annualità, o anche per gli acquisti ricompresi nelle annualità successive alla prima; 2) oltre all'IVA si debbano ricomprendere altre voci (es. incentivi); 3) quanto precede valga anche con riferimento alla disciplina prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).